Trasmigrazioni e Iscrizioni nel RUNTS
di Pier Luigi Ferrenti, Luigi Silvestri, Alessio Silvestri
Dallo scorso 7 novembre migliaia di Associazioni di Promozione Sociale (APS) e di Organizzazioni di Volontariato (ODV), sono trasmigrate dai precedenti registri APS e ODV nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) grazie al cosiddetto “silenzio assenso”, in forza di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (articolo 54 comma 2 del d.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore – CTS), completando, dopo quasi un anno, il percorso iniziato il 23 novembre 2021.
Le APDS e e le ODV trasmigrate per silenzio-assenso sono ad oggi circa 12.000, e vanno a sommarsi alle circa 30.000 trasmigrate prima del 7 novembre e a quelle di nuova iscrizione. Sono infine circa 28.000 quelle in trasmigrazione che hanno invece ricevuto richiesta di integrazioni ancora pendente.
Le Associazioni a noi affiliate e le articolazioni territoriali dell’AICS (Comitati regionali e provinciali) sono molto numerose in tutti e quattro i “gruppi”: è pertanto necessario esaminare puntualmente gli adempimenti a cui si deve far fronte sulla base dell’appartenenza all’uno o all’altro di essi, sia per quanto riguarda l’aggiornamento delle informazioni in possesso del RUNTS sia per quanto riguarda il deposito dei bilanci.
Ci aiutano nel compito quanto previsto in merito dal CTS (in particolare articoli 48 e 54), dal Decreto ministeriale 106 del 15 settembre 2020 che ha regolamentato le procedure d’iscrizione nel RUNTS e di aggiornamento dei dati (articoli 8 e 20) e dalle numerose note e circolari con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto più volte a ricordare e chiarire le numerose procedure da attuare una volta che l’iscrizione sia perfezionata, i dati da fornire qualora non già in possesso del RUNTS nonché le relative scadenze da rispettare.
In particolare, merita esaminare a questo proposito la circolare n. 9 del 21 aprile 2022 (sull’articolo 54 del CTS e la trasmigrazione di APS e ODV) la nota 19740 del 29 dicembre 2021, la nota n. 5941 del 5 aprile 2022 e la recentissima nota 17146 del 15 novembre scorso (tutte in materia di redazione e deposito dei bilanci).
Esaminiamo nell’ordine le questioni ancora aperte, con l’avvertenza che tutti gli elenchi a cui ci riferisce sono scaricabili dal sito del RUNTS, al seguente link https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti
APS e ODV in trasmigrazione che hanno ricevuto richiesta di integrazione ancora pendente
L’elenco dei suddetti enti è denominato “Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica” e riporta il codice fiscale, la denominazione, il legale rappresentante, la sede legale (comune e provincia) di tali enti, nonché la data in cui sono state richieste le integrazioni. È a partire da essa che si devono conteggiare i 60 giorni entro i quali tali integrazioni vanno di solito fornite, con l’avvertenza che per le integrazioni richieste entro il 15 settembre 2022, il lasso temporale 1luglio – 15 settembre 2022 non deve essere conteggiato in questi 60 giorni (art. 54 comma 2 CTS). Capita spesso che per diversi motivi (soprattutto legati alla mancanza di un indirizzo pec o di un valido e attivo indirizzo e-mail con cui gli uffici regionali del RUNTS possano dialogare) le associazioni in trasmigrazione non abbiano ricevuto tale richiesta e quindi magari ignorino la sua esistenza. Il consiglio, per tutte le associazioni in trasmigrazione che non si ritrovano nell’elenco denominato “Enti iscritti con trasmigrazione”, è pertanto quello di consultare l’elenco degli Enti con richiesta pendente. Se compaiono in questo elenco, o addirittura non compaiono in alcun elenco, è opportuno che si rivolgano all’ufficio regionale del RUNTS dove hanno sede legale, per chiarire eventualmente i motivi della richiesta e/o fornire le informazioni e i documenti necessari a perfezionare la procedura di trasmigrazione (vedi a tale proposito il paragrafo 7 della nota n. 5941 del 5 aprile 2022).
APS e ODV in trasmigrazione che sono state iscritte nel RUNTS prima del 7 novembre
I suddetti enti sono compresi nell’elenco denominato “Enti iscritti con trasmigrazione”, che riporta gli stessi dati del precedente elenco. Riporta inoltre, nell’ultima colonna a destra, la data di iscrizione nel RUNTS.
Questi enti devono, entro 90 giorni dall’ iscrizione (punto 11 nota 5941/2022 e punto E nota 17146/2022) completare le informazioni in possesso del RUNTS e depositare i bilanci 2021 con i relativi verbali di approvazione (articolo 8 comma 6 e articolo 20 comma 1 del Dm 106/2020).
È a partire dalla data di iscrizione riportata in quest’ultima colonna che bisogna conteggiare il termine dei 90 giorni, anche in questo caso escludendo dal conteggio il lasso temporale 1luglio – 15 settembre 2022.
I suddetti enti sono inoltre presenti nell’elenco denominato “Elenco Enti iscritti”, scaricabile sia in formato PDF sia in formato Excel, quest’ultimo riportante anche il numero di repertorio (numero identificativo univoco che consente all’ufficio del RUNTS di interloquire telematicamente con l’ente) e hanno ricevuto pec o mail con la quale sono stati informati dell’iscrizione.
APS e ODV in trasmigrazione che sono state iscritte nel RUNTS per silenzio/assenso il 7 novembre
L’elenco dei suddetti enti è denominato “Enti iscritti senza provvedimento” e riporta gli stessi dati del precedente elenco. Riporta inoltre, nell’ultima colonna a destra, la data di iscrizione nel RUNTS, che per tutti è il 7 novembre.
Anche questi enti devono completare le informazioni in possesso del RUNTS e depositare i bilanci 2021 con i relativi verbali di approvazione entro 90 giorni dall’ iscrizione.
Tali enti sono inoltre presenti sia nell’elenco denominato “Enti iscritti con trasmigrazione” sia in quelli denominati“Elenco Enti iscritti” e dovrebbero aver ricevuto pec o mail con cui venivano informati dell’iscrizione.
APS e ODV di nuova costituzione o non iscritte nei precedenti registri APS/ODV e iscritte nel RUNTS
Le APS e le ODV costituite dopo l’entrata in funzione del RUNTS (23 novembre 2021) o, se già costituite, non iscritte nei preesistenti Registri APS o ODV, che hanno chiesto e ottenuto l’iscrizione nel RUNTS, sono comprese negli elenchi degli “Enti Iscritti” ehanno ricevuto la pec con la quale sono stati informate dell’iscrizione. I dati di cui all’articolo 8 del D.M. 106/2020 sono stati forniti al momento dell’iscrizione, e pertanto non devono procedere ad ulteriori aggiornamenti entro i 90 giorni dall’iscrizione.
Tuttavia, se dopo la loro iscrizione i dati e i documenti forniti sono modificati, essi, entro 30 giorni dalla data di ciascuna modifica (art.48 comma 3 CTS) devono aggiornare i dati modificati e depositare i nuovi documenti.
Tali Enti però, a differenza di quelli trasmigrati, non hanno l’obbligo di depositare i bilanci 2021 (punto A nota 17146/2022). L’insussistenza di tale obbligo di deposito, precisa la stessa nota, non esclude però “che l’ufficio del RUNTS possa richiedere copia del bilancio 2021, ove necessario e non in maniera generalizzata.” In ogni caso, per il bilancio 2021 non hanno l’obbligo di usare i nuovi modelli di bilancio approvati con Dm 5 marzo 2020 n.39.
Quali dati devono aggiornare gli enti trasmigrati
Soprattutto per gli enti trasmigrati per silenzio assenso, i dati presenti nel RUNTS sono molto parziali e incompleti. È pertanto necessario accedere al RUNTS e aggiornarli. I dati che devono essere obbligatoriamente presenti sono quelli di cui all’articolo 8 comma 6 del Dm 106/2020. Tra di essi, nei procedimenti di trasmigrazione molto spesso non sono presenti: le attività di interesse generale effettivamente esercitate (articolo 5 CTS), la rete associativa cui si aderisce (nel nostro caso l’AICS, di cui va fornito il codice fiscale dell’Associazione nazionale – 80237550589), le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali previste dallo statuto, il numero degli associati cui è riconosciuto il diritto di voto, il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa, il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente e il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono.
Quali documenti devono fornire gli enti trasmigrati
I documenti che devono essere obbligatoriamente presenti nel RUNTS sono quelli di cui al comma 5 dello stesso articolo 8 Dm 106/2020. In particolare, si devono fornire, se già non sono presenti, l’atto costitutivo (o una dichiarazione di insussistenza o irreperibilità dell’atto stesso), lo statuto registrato e adeguato al CTS (se non è adeguato, c’è tempo sino al 31 dicembre per farlo) il bilancio dell’ultimo o degli ultimi due esercizi (vedi paragrafo successivo) con il verbale di approvazione, l’attestazione di adesione alla rete associativa (nel nostro caso, l’adesione all’AICS) firmata dal legale rappresentante della Rete o della sua articolazione territoriale.
Obbligo di deposito del bilancio 2021 per gli enti trasmigrati
Tutte le ODV e le APS coinvolte nel procedimento di trasmigrazione devono depositare il bilancio 2021, successivamente all’iscrizione al RUNTS, entro 90 giorni da tale iscrizione (nota 5 aprile 2022, che deroga per il bilancio 2021 all’obbligo previsto dal CTS entro il 30 giungo di ogni anno) accompagnato dal verbale di approvazione dello stesso.
E devono farlo utilizzando i nuovi schemi di bilancio adottati con Dm 5 marzo 2020 n.39, come già chiarito con nota ministeriale 19740 del 29 dicembre 2021.
Non vi sono deroghe a questo obbligo.
Gli enti che hanno nominato l’Organo di controllo (è il caso ad esempio dei nostri comitati territoriali) o il revisore legale dei conti, per scelta o perché obbligati dal CTS, devono inoltre depositare le relazioni di tali organi (nota 15 novembre 2022, punto B).
Cosa succede se non si rispetta il termine dei 90 giorni
Pur essendo fortemente raccomandabile che si rispetti il termini di 90 giorni per gli aggiornamenti e il deposito dei documenti, in caso di inosservanza c’è ancora modo di provvedere in data successiva.
Nel caso infatti di “mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie” nel rispetto dei termini suddetti, “l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro” (art. 48 comma 4 CTS).
Il termine di novanta giorni non deve dunque essere considerato perentorio: lo ribadisce la nota 15 novembre 2022, che precisa anche che gli uffici del RUNTS “non contesteranno o sanzioneranno il ritardo ove le informazioni e i documenti, al momento in cui la posizione dell’ente sarà presa in esame, risulteranno comunque presenti a sistema anche se presentati oltre il termine.”
Come aggiornare i dati e depositare i documenti, e chi può farlo
Per aggiornamenti e deposito dei documenti è necessario accedere al RUNTS https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
Per farlo, bisogna essere in possesso, come noto, di SPID O CIE (Carta di identità elettronica).
Per operare, bisogna inoltre essere in possesso di firma digitale e pec.
Può provvedere il legale rappresentante dell’Ente o un membro del Consiglio direttivo o il legale rappresentante della Rete Associativa o di una sua articolazione territoriale cui l’ente aderisce.
L’AICS fornisce capillarmente assistenza alle associazioni affiliate, che nelle Regioni Campania, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana e nella provincia di Lecce possono rivolgersi ai loro Comitati Regionali o ai Comitati provinciali pilota, e in tutto il resto del territorio possono rivolgersi agli uffici nazionali dnorganizzazione@aics.info.
Nell’area riservata del programma di tesseramento AICS on line (foto sopra), le associazioni affiliate possono trovare i documenti da firmare per conferire delega alla nostra Rete associativa, nonché tenere il registro elettronico dei volontari e compilare il bilancio utilizzando i nuovi modelli ministeriali.