STATUTO

Statuto Nazionale (APPROVATO DALL’ASSEMBLEA CONGRESSUALE DEL 12/09/2020)


STATUTO-NAZIONALE-DELIBERA-CONI- AGGIORNATO 2017 – APPROVATO DAL CONI NEL 2017


Statuto – aggiornato 2011


Statuto 2003

ART. I
E’ costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.L. 460/97 un’Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) Comitato Regionale Toscana.
Il Comitato Regionale AICS Toscana:
· è un’Associazione libera, laica, pluralista;
· è autonomo sotto i profili politico, organizzativo, gestionale, amministrativo, finanziario, patrimoniale;
· si ispira ai principi della dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, alla Costituzione della Repubblica Italiana;
· non persegue fini di lucro; ed opera perseguendo finalità mutualistiche e solidaristiche;
· è federato all’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) Nazionale, che è Associazione di Promozione Sociale “no profit”, Ente avente finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni ed Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
· costituisce l’articolazione periferica di livello regionale delI’AICS ed è struttura di coordinamento dei C.P. AICS della Toscana;
· osserva lo Statuto Nazionale AICS, del quale attua le norme relative alle competenze dei Comitati Regionali.
Il Comitato Regionale ha sede in Firenze – Viale Matteotti n.42 -ed ha la facoltà di istituire nuove sedi su tutto il territorio regionale e di svolgere attività anche al di fuori delle proprie sedi.
Finalità generali
ART. 2
Sono finalità dell’Associazione:
· la ricerca della migliore condizione psico-fisica e la crescita culturale dei propri associati e in genere di tutti i cittadini residenti, degli italiani emigrati e degli immigrati in Italia;
· la tutela formale e sostanziale dei diritti di cittadinanza e delle condizioni di pari opportunità, con particolare riferimento agli ambiti di cui all’ art. 4 e in favore di quanti si trovano in condizioni di disagio o di svantaggio psico-fisico, sociale, economico, culturale.
Scopi istituzionali
ART .3
Nell’ ambito dei principi e delle finalità generali di cui agli artt. 1 e 2, sono scopi istituzionali dell’ Associazione:
· Promuovere lo sport per tutti inteso come diritto di ognuno di praticare le attività motorie più adatte alla propria età e condizione psico-fisica, e come occasione di conoscenza e di socialità;
· Diffondere la cultura sportiva proponendo l’etica dello sport come modello di lealtà nei rapporti interpersonali e fra gruppi e come sistema di regole all’interno delle quali competere;
· Promuovere la diffusione della cultura e delle arti intese come strumenti ed occasioni di crescita personale e di libera espressione;
· Promuovere stili di vita ispirati al rispetto dell’ambiente allo sviluppo ecocompatibile, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico, urbanistico, paesaggistico;
· Promuovere il rispetto delle regole della civile convivenza e la solidarietà fra cittadini e fra gruppi;
· Valorizzare e sostenere, anche con specifici progetti il ruolo sociale ed educativo delle famiglie;
· Concorrere alla formazione di un nuovo Stato sociale basato sui principi di sussidiarietà (contiguità), sull’equilibrio e sulla integrazione fra azione delle strutture pubbliche, del volontariato, dell’imprenditoria no-profit; dell’ associazionismo;
· Partecipare con progetti e strutture propri all’istruzione dei ragazzi e dei giovani, collaborando con scuole ed università pubbliche e private e con le diverse agenzie educative;
· Operare per l’affermazione dei diritti dei soggetti e dei gruppi sociali più deboli, contro ogni forma di discriminazione, di emarginazione e di violenza, di povertà;
· Promuovere e sostenere le aggregazioni giovanili, la loro libera ed autonoma espressione- la pluralità della cultura e dei linguaggi;
· Promuovere e sostenere l’aggregazione di cittadini anziani anche con progetti e servizi specifici, per contrastarne l’isolamento e valorizzarne esperienze, capacità, entusiasmo;
· Favorire l’affermazione delle diverse identità individuali e di gruppo e la salvaguardia delle differenze quali presupposti irrinunciabili di una società libera e aperta;
· Combattere i rischi di massificazione e di omologazione delle culture, dei gusti, dell’educazione, dell’ informazione;
· Favorire gli scambi e le occasioni di Conoscenza fra gruppi, fra realtà territoriali, fra generazioni, sia mediante l’organizzazione di viaggi, sia tramite l’organizzazione di eventi culturali, sportivi, di spettacolo, sia attraverso l’accesso a reti telematiche radiotelevisive etc;
· Tutelare i diritti dei cittadini utenti dei servizi della cultura, dello sport, dello spettacolo, del tempo libero, dell’educazione, dell’informazione, del turismo;
· Promuovere la costituzione di gruppi di volontariato impegnati nel l’assistenza, nella protezione civile, nella tutela del patrimonio ambientale e artistico;
· Formare ed aggiornare i quadri dirigenti e gli operatori impegnati nelle attività associative proprie e dei sodalizi affiliati;
· Realizzare pubblicazioni anche periodiche, legate alle finalità e4 alle attività associative;
· Favorire e partecipare ad attività comuni con altri Comitati AICS e con sodalizi affiliati secondo principi di solidarietà e mutua assistenza (rete);
· Favorire e partecipare a forme consortili e federative fra circoli ed associazioni dell’AICS e di altre organizzazioni democratiche a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
· Avanzare Proposte agli Enti Pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
· Organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con altri Enti pubblici o privati iniziative, servizi, strutture, impianti, attività utili al conseguimento degli scopi istituzionali, ivi compresi quelle della ristoraizone e della somministrazione di alimenti e bevande, nei settori di cui all’art, 5, in favore dei sodalizi affiliati, dei loro soci, degli altri sodalizi, soci, strutture AICS, dei cittadini in generale, sia in Italia che all’estero.
Settori di attività
ART. 4
Nel perseguimento degli scopi sociali, l’Associazione promuove ed organizza attività nei seguenti settori:
· sport, attività motorie e ludiche in generale;
· cultura, arte, letteratura, musica, teatro, danza, cinema, spettacolo in generale;
· educazione, istruzione, formazione, aggiornamento;
· tutela dell’ambiente, del patrimonio storico, artistico3 culturale;
· informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva, reti informatiche e telematiche;
· turismo, turismo sociale, rurale, agriturismo;
· giochi, hobby, collezionismo;
· assistenza e volontariato sociale;
· protezione civile;
· formazione professionale;
· tutela del consumatore, dell’utente e in generale del cittadino.
Struttura e Organizzazione (Corpo sociale)
ART. 5
Nell’ambito delle finalità e per il raggiungimento degli scopi istituzionali, il Comitato potrà:
· aderire, federarsi, stipulare convenzioni con organizzazioni ed enti le cui finalità siano affini o complementari e compatibili con le proprie;
· valersi della collaborazioni di enti e/o persone, anche esterni all’Associazione, anche eventualmente a titolo oneroso;
· valersi della collaborazione di obiettori di coscienza, convenzionandosi con lo Stato ai senso della legge 230/98.
ART.6
L’AICS Comitato Regionale Toscana è un’Associazione di 2° livello, costituita dall’insieme dei C.P AICS della Toscana.
ART. 7
I C.P. hanno ognuno un proprio statuto i cui principi e finalità debbono essere compatibili con quelli del presente statuto; nello statuto del C.P. debbono essere previste regole democratiche di elezione degli organi, parità di diritti e di doveri fra i soci; trasparenza dei bilanci e della gestione, assenza di finalità lucrative, modalità di scioglimento e destinazione del patrimonio I C.P. hanno piena autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.
ART. 8
I C.P. affiliati sono tenuti all’osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del Comitato Regionale.
L’anno sociale del Comitato ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre salvo diversa deliberazione del Consiglio Regionale o disposizione vincolante degli organi nazionali AICS
ART. 9
I C.P. hanno rappresentanza negli organi del Comitato (artt.10 e segg.) mediante rappresentanti democraticamente eletti dal Congresso Regionale (ART.13).
I soci possono concorrere, alle cariche sociali del Comitato Regionale secondo le norme ed i regolamenti emanati dagli organi nazionali e provinciali AICS
Organi Sociali
ART. 10
Sono organi del Comitato Regionale:
· Il Congresso Regionale
· L’Assemblea Regionale
· Il Consiglio Direttivo Regionale
· Il Presidente Regionale
· Il Collegio Regionale dei Revisori Contabili
. Il Collegio Regionale dei Probiviri
ART.11
Gli organi sociali durano in carica di norma 4 anni e scadono con la celebrazione del Congresso. I componenti sono rieleggibili, nei limiti di eventuali disposizioni vincolanti previste dallo Statuto Nazionale AICS.
ART. 12
Per l’espletamento delle mansioni proprie delle cariche sociali e di particolari funzioni e servizi da parte dei soci in favore del Comitato, può essere prevista dal Consiglio Direttivo l’erogazione di rimborsi spese e di compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro.
Congresso Regionale
ART. 13
Il Congresso Regionale è costituito dai delegati eletti nei Congressi provinciali AICS ; è convocato in via ordinaria ogni 4 anni, e comunque in occasione del Congresso Nazionale AICS; in via straordinaria quando ne faccia richiesta l’Assemblea Regionale con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, oppure i 2/3 del C.P. della regione.
Il Congresso si celebra secondo il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale A.I.C.S. eventualmente integrato dal regolamento approvato dall’Assemblea regionale in attuazione del presente Statuto Esso elegge l’Assemblea Regionale, il Collegio Regionale dei Revisori Contabili, il Collegio Regionale dei Probiviri.
Il Congresso Regionale approva lo Statuto Regionale o può delegarne l’approvazione o eventuali modifiche all’Assemblea Regionale.
Assemblea Regionale
ART. 14
L’Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti dei C.P. eletti democraticamente dai delegati dei provinciali riuniti nel Congresso Regionale. Essa è composta da un numero massimo di 25 membri e costituisce l’organo deliberativo del Comitato
L’Assemblea Regionale:
approva lo Statuto regionale o eventuali modifiche su delega del Congresso Regionale;
approva i regolamenti attuativi del presente statuto,
elegge il presidente regionale,
elegge il Consiglio Direttivo Regionale,
nomina il coordinatore delle attività e il segretario regionale,
approva i programmi generali di attività del Comitato;
approva il bilancio preventivo annuale;
approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo annuale;
convoca il Congresso regionale ordinario e/o straordinario.
Alle riunioni dell’Assemblea regionale partecipano di diritto i membri del collegio dei revisori contabili.
ART. 15
L’Assemblea Regionale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia espressamente prevista una maggioranza diversa.
La 2° convocazione deve avere luogo almeno 2 ore dopo la prima.
ART. 16
Per le deliberazioni sulle modifiche da apportare allo Statuto – su delega del Congresso regionale -, sullo scioglimento o sulla liquidazione del Comitato e per la richiesta di convocazione del Congresso Regionale straordinario è indispensabile il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto.
ART. 17
Le votazioni avvengono per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. Non sono ammesse deleghe tra i componenti per l’esercizio del voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali e firmate dal segretario verbalizzante a dal Presidente dell’assemblea.

Consiglio Direttivo Regionale
ART.18
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 consiglieri eletti fra i membri dell’Assemblea.
Alle sue riunione partecipano di diritto il coordinatore delle attività e il segretario regionale, senza diritto di voto. Partecipano inoltre i membri toscani facenti parte della Direzione Nazionale AICS, senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente regionale, fissa le responsabilità e gli incarichi dei consiglieri in ordine alle attività del Comitato per il conseguimento dei fini sociali.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente regionale, che lo presiede, di propria iniziativa oppure quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri, oppure su richiesta motivata del Collegio regionale dei revisori contabili o del Collegio regionale dei probiviri.
In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta da un consigliere suo delegato.
Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate su apposito libro a cura del segretario e firmate dal verbalizzante e dal Presidente.
ART.19
Il Consiglio Direttivo Regionale è l’organo esecutivo del Comitato Regionale:
· redige i programmi annuali di attività secondo gli indirizzi generali espressi dall’Assemblea regionale;
· dà attuazione ai programmi e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea regionale; redige il bilancio preventivo annuale e il rendiconto economico- finanziario annuale;
· approva gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale;
· formula i regolamenti attuativi del presente statuto e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea Regionale;
· ratifica le domande di affiliazione e di riaffiliazione dei sodalizi su delega della Direzione
· Nazionale AICS;
· approva adesioni, patti federativi e consortili, convenzioni con altre organizzazioni utili al conseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali.
Presidente Regionale
ART.20
Il Presidente regionale è eletto dall’Assemblea Regionale.
Ha la rappresentanza legale e la firma sociale del Comitato.
Cura i rapporti del comitato regionale con gli organismi nazionali e con i membri toscani della Direzione nazionale AICS.
Stipula gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociali, ivi compresi quelli derivanti da rapporti con banche ed istituti di credito.
Decade con l’Assemblea regionale, per dimissioni o per volontà dell’Assemblea stessa.
Collegio dei Revisori Contabili
ART.21
Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di tre membri effettivi, uno dei quali lo presiede, e due supplenti, eletti dal Congresso Regionale.
Il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili è nominato dal collegio stesso, su proposta del presidente regionale, all’atto dell’insediamento.
I membri effettivi del collegio partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea regionale, senza diritto di voto.
La carica di Revisore Contabile è incompatibile con altre cariche in seno al Comitato.
Collegio dei Probiviri
ART.22
Il Collegio dei Probiviri è insediato dal Presidente Regionale e si compone di tre membri effettivi, uno dei quali lo presiede nominato dal Collegio stesso, e due supplenti eletti dal Congresso Regionale. Il Collegio dei Probiviri è competente circa le questioni disciplinari dei C.P. della regione, dei loro dirigenti, ed agisce secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale dell’AICS.
Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi regionali dell’Associazione, o fra C.P. se richiesto dalle parti.
La carica di Proboviro è incompatibile con altre cariche in seno al Comitato.
Durata e scioglimento del Comitato.
ART.23
La durata del Comitato è illimitata. L’ Assemblea Regionale delibera con la maggioranza dei 2/3 sullo scioglimento e sulla destinazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto e/o, sull’assegnazione di esso ad una o più organizzazioni con finalità analoghe comprese altre strutture territoriali AICS o a fini di pubblica utilità, sentito l’eventuale organismo di controllo preposto per legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l’Assemblea nomina uno o più liquidatori.
Patrimonio sociale finanziamento – rendiconto
ART.24
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
· dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Comitato

· dal fondo di riserva
· dall’eventuale residuo attivo di bilancio.
ART.25
Le attività del Comitato sono finanziate da:
I. eventuali quote associative e/o contributi versati dai C.P. della Regione;
2. i contributi, donazioni, erogazioni e lasciti diversi;
3. le entrate derivanti dallo svolgimento dell’attività statutaria, da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ai C.P., ai sodalizi affiliati, agli associati o a terzi;
4.le entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi e da contributi da Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
5.le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali il Comitato può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi, dei C.P della regione, dei sodalizi affiliati e dei propri associati. Il sodalizio o l’associato che assume la veste di sovventore per le somme che eventualmente darà in prestito al Comitato, sarà retribuito con un tasso di interesse non superiore di oltre 4 punti al tasso ufficiale di sconto.
Il ricorso al credito, in qualsiasi valuta, per somme superiori a mille euro necessita della delibera del Consiglio Direttivo con voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
ART.26
Il rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal l° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo e deve essere presentato all’Assemblea Regionale entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo altre disposizioni di legge.

ART.27
L’eventuale residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue:
1) al fondo di riserva
2) per la promozione di iniziative istituzionali proprie, o dei C.P. della regione, o dI sodalizi affiliati
3) per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti propri o dei C.P. della regione, o di sodalizi affiliati.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Norma finale
ART.28
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio allo statuto nazionale dell’ AlCS, alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e dell’Unione Europea.
NORMA TRANSITORIA
L’Assemblea regionale è delegata ad apportare al presente statuto tutte le modifiche che si rendano necessarie in conseguenza a modifiche apportate allo statuto nazionale o di sopravvenute disposizioni di legge.
Statuto approvato a seguito del Congresso Regionale del 01/03/2003
Condividi: