Green Pass, cosa cambia dal 15 Ottobre
Il Dipartimento allo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha aggiornato le FAQ e precisato che palestre e piscine possono essere utilizzate dalle scuole in orario curriculare senza richiesta di green pass per gli studenti, e che tutti i lavoratori in ambito sportivo (compresi i volontari) debbano avere la certificazione verde.
“Le palestre e le piscine esterne agli istituti scolastici possono essere utilizzate dagli studenti in orario curriculare, nelle zone ove sia generalmente consentito l’accesso a dette strutture – si legge nella FAQ numero 7 bis -. Nei casi in cui sia stipulato un regolare contratto tra istituto scolastico e piscina/palestra, quest’ultima può essere considerata come estensione dei locali scolastici e l’attività svolta al suo interno facente parte delle normali ore curriculari. Pertanto, l’accesso agli studenti sarà consentito alle stesse condizioni previste dalla normativa per l’accesso al plesso scolastico, ovvero senza Certificazione verde COVID-19. Tuttavia, durante l’orario di accesso degli studenti in orario curriculare è opportuno che sia garantito l’uso esclusivo della palestra/piscina da parte della scuola, limitando gli ingressi agli utenti esterni: questi ultimi potranno accedere all’uscita degli studenti e subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione”.
Sull’obbligo di green pass per i lavoratori dello sport, il Dipartimento Sport specifica anche che: “In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc., si rappresenta che la normativa vigente all’articolo 9-septies del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto dall’art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 prevede che, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. La disposizione non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”.
Per rimanere aggiornati consultare le FAQ di Sport Governo
Fonte: Aics onLine