LE NOVITA’ PER GLI ETS. DECRETO “CONTROLLI” E LE NUOVE NORME FISCALI

immagine tratta da www.aics.it
Si è svolta lo scorso 26 gennaio la riunione informativa rivolta agli ETS affiliati ad AICS TOSCANA; ad integrazione di quanto detto nella riunione, per quanto riguarda le mutate normative fiscali per gli ETS, facciamo il punto in particolare sulle APS e le ODV in possesso di partita IVA: esse, anche se hanno doppia qualifica (ad esempio APS/ASD o ODV/ASD), non possono più applicare il regime previsto dalla legge n. 398/1991 (cosiddetto “regime SIAE”, che prevedeva il versamento del 50% dell’IVA riscossa.).
Se il loro anno di bilancio è 1° gennaio/31 dicembre, la norma è in vigore dal primo gennaio Se invece è articolato diversamente (ad esempio 1 settembre/31 agosto, o 1 luglio/30 giugno, l’inapplicabilità comincerà rispettivamente dal prossimo 1° settembre o 1° luglio.
Dal 1° gennaio 2026, le APS e le ODV con esercizio corrispondente all’anno solare che avevano precedentemente optato per il regime cosiddetto Siae, potranno o adottare la contabilità ordinaria, con tutti gli adempimenti del caso, o, se nel 2025 hanno avuto ricavi (non entrate complessive, si tratta sostanzialmente di ricavi di tipo commerciale ) inferiori a 85.000 euro, potranno adottare la contabilità forfetaria, che per la stragrande maggioranza delle APS e ODV è più conveniente.
Riportiamo un estratto dell’articolo 86, mentre per approfondire queste tematiche e le altre novità fiscali stiamo programmando un prossimo incontro on line
Art. 86 CTS
“Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85.000 euro.
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all’1 per cento.
Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:
a) non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”
Si ricorda infine che lo scorso 15 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale 7 agosto 2025, noto come “Decreto Controlli”, che definisce forme, contenuti, tempi e modalità dei controlli sugli Enti del Terzo Settore (ETS).Sulla base delle indicazioni emerse, riportiamo una sintesi concentrata sui controlli ordinari, con particolare attenzione agli enti più piccoli, cioè quelli con entrate annue ≤ 60.000 euro.
I CONTROLLI ORDINARI
I controlli “ordinari” sono controlli programmati, previsti dal CTS, con cadenza triennale.
Nel primo triennio di applicazione (che partirà da una data stabilita dal Ministero con un decreto ancora atteso), dovranno riguardare almeno il 55% degli ETS iscritti.
CHI PUO’ EFFETTUARE I CONTROLLI ORDINARI
I controlli potranno essere effettuati:
- dagli uffici RUNTS;
- e, di norma, anche dalle Reti Associative Nazionali (RAN)(come AICS) e dai CSV, limitatamente ai propri aderenti.
RAN e CSV potranno però svolgere questi controlli solo dopo specifica autorizzazione del Ministero del Lavoro, per la quale si è ancora in attesa dell’atto che consenta di fare richiesta.
SUGGERIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Tutte le comunicazioni legate ai controlli avverranno tramite PEC. È quindi fondamentale che ogni ETS verifichi che la propria PEC sia attiva e funzionante (o che se ne doti, se manca).
Inoltre, poiché ogni Rete Associativa potrà controllare in via generale solo i propri affiliati, è opportuno verificare che nel RUNTS sia indicata l’adesione ad AICS come Rete di riferimento. Se così non fosse, va aggiornata la posizione allegando la dichiarazione di adesione alla rete, disponibile nel programma di tesseramento (Anagrafica 1 → Stampe).
I CONTROLLI ORDINARI SUGLI ETS CON ENTRATE ANNUE ≤ 60.000 euro
Per gli ETS che nel triennio precedente hanno depositato tutti i bilanci e hanno avuto entrate annue non superiori a 60.000 euro, il controllo ordinario si concentrerà su verifiche essenziali, tra cui:
- correttezza della denominazione(es. presenza dell’acronimo APS) e coerenza della forma giuridica rispetto alla sezione di iscrizione nel RUNTS.
- rispetto del numero minimo di associati(per APS e ODV almeno 7), con aggiornamento del dato entro il 30 giugno di ogni anno;
- presenza nello statutodegli elementi richiesti dal CTS e adeguamento, se necessario (soprattutto per enti “trasmigrati”);
- eventuale svolgimento di attività diverse, che devono essere previste dallo statuto e rimanere secondarie e strumentali, rispettando i limiti quantitativi (30% entrate oppure 66% costi);
- corretta redazione e deposito dei bilancial RUNTS (per il 2024 la scadenza per il deposito bilancio era il 30 giugno di ogni anno.
Con la legge 104/2024 il deposito bilancio deve essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio); - corrette comunicazioni al RUNTS(cariche sociali aggiornate, modifiche statutarie depositate, ecc.);
- assenza di cause di scioglimento o estinzione.






